STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “Centro Sociale Età Libera Rifredi Romito Vittoria” Via Carlo Bini, n. 5/a – 50134 FIRENZE

Art 1 – Costituzione – Denominazione – Durata

E’ costituita ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile l’Associazione di Promozione Sociale “Centro Sociale Età Libera Rifredi Romito Vittoria” di seguito denominato “Centro Sociale” ed ha durata illimitata.

L’Associazione ha finalità di promozione sociale ai sensi della Legge 7  Dicembre 2000 n. 383, (GU. n° 300 del 27 dicembre 2000) ed ai fini del decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Il “Centro Sociale” aderisce all’Associazione Nazionale dei Centri Sociali, Comitati Anziani e  Orti “ANCeSCAO”. Con Decreto del Ministero dell’Interno n. 559/C 4749.12000. A (1l3) del 04 marzo 1994 l’ANCeSCAO è stata riconosciuta quale “Ente Nazionale con finalità assistenziali” ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 , comma 6, lettera e, della legge 25 agosto 1991, n ° 287.

 

Art 2 – Sede

L’Associazione “Centro Sociale” ha sede in Via Carlo Bini, 5/a – 50134 FIRENZE.

 

Art 3 – Finalità – Autonomia

L’Associazione non ha fini di lucro ed è ispirato a finalità di solidarietà, di utilità e di promozione sociale. E’ luogo d’incontro e di iniziativa in locali messi a disposizione dei cittadini di ogni ceto sociale dall’amministrazione comunale di Firenze; non pone alcuna discriminazione di appartenenza ai propri Soci di carattere religioso, politico, etnico e culturale, di razza, di sesso e nazionalità, di età o di altra causa.

Persegue finalità di solidarietà sociale, culturale e civile a favore degli anziani.

Costituisce un momento di aggregazione sociale per spontanea adesione e volontà di tutti i cittadini.

Opera secondo il metodo democratico e partecipativo in piena autonomia giuridica, organizzativa, finanziaria e patrimoniale in coerenza con gli indirizzi generali dell’Associazione Nazionale. Realizza rapporti con il Comune, con la Provincia, con la Regione e con la società civile per raggiungere gli indirizzi programmatici e le finalità sociali dell’Associazione.

 

Art 4 – Attività principali

Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione si propone seguenti scopi:

  1. favorire l’aggregazione sociale e l’organizzazione di attività informative, culturale, sportive, ricreative e del tempo libero;
  2. favorire il più possibile con idonee iniziative l’integrazione tra le varie generazioni;
  3. prevenire ed eliminare situazioni di isolamento e di emarginazione dei gruppi sociali più deboli quali gli anziani;
  4. organizzare viaggi e soggiorni turistici come momento di socializzazione, di miglioramento della salute e di sviluppo culturale;
  5. promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale – ricreativa, ludico- sportiva, sociale e assistenziale per dare agli anziani momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva, anche attraverso incontri per reciproci scambi di idee e conoscenze in collegamento con le giovani generazioni e con le scuole di ogni ordine e grado;
  6. svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l’Associazione si propone;
  7. gestire strutture con spazi ed ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali quali la somministrazione di alimenti e bevande come previsto dalla Legge 7 Dicembre 2000, n °  383 e ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 6, lettera e., della legge 25 agosto 1991, n ° 287.
  8. la conduzione di orti.

 

Art 5 – Soci

L’Associazione garantisce il rispetto del principio delle pari opportunità e dei diritti fondamentali della persona. Il numero dei soci è illimitato.

Sono Soci tutti cittadini di ambo i sessi, che condividono le finalità dell’organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà contemplato nel presente Statuto.

Gli aspiranti soci dovranno fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo e dopo l’accoglimento della domanda dovranno versare la quota associativa annuale d’iscrizione stabilita dall’assemblea dei Soci.

E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e né restituibile.

E’ ammessa l’iscrizione dei soci minori per frequentare attività adeguata all’età. L’iscrizione deve essere fatta direttamente al minore, avallata dal genitore esercente la patria podestà.

I soci minori ed i genitori avallanti possono partecipare alla Assemblea dei Soci, senza diritto di voto.

I soci, nel principio del voto singolo, hanno diritto di partecipare a tutte le attività e di godere di tutti i benefici che a loro favore sono stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento dell’Associazione Nazionale.

Ogni Socio ha diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’ Associazione.
  • ad esprimere il proprio voto in tutte le sedi deputate.
  • alla approvazione o modifica delle norme dello Statuto.
  • alla nomina degli organi diretti vi dell’ Associazione.

I Soci hanno diritto di frequentare, oltre quello di appartenenza, tutti i Centri Sociali aderenti all’Associazione Nazionale “ANCeSCAO” sul territorio nazionale beneficiando di tutte le attività e servizi salvo quelle, che per norme interne, sono riservate ai Soci di quel Centro.

I Soci svolgono la propria attività alla vita sociale dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito avendo unicamente diritto al rimborso delle spese documentate relative a iniziative autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Solo in caso di assoluta necessità l’Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ricorrendo all’utilizzazione di personale esterno o dei propri associati.

Il comportamento verso gli associati e verso gli estranei deve rispettare i principi della civile convivenza.

La qualità di Socio cessa: per decesso, per dimissioni, per morosità e per espulsione motivata e deliberata dal Consiglio Direttivo.

 

Art 6 – Sanzioni

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio Direttivo applica nell’ordine in relazione alla gravità, le seguenti  sanzioni motivate: richiamo, diffida, sospensione, espulsione dall’Associazione.

L’appartenenza agli organismi di direzione dell’Associazione nei diversi livelli è incompatibile con incarichi in organi esecutivi di partiti politici, sindacali, istituzioni pubbliche e associazioni concorrenti, in istituzioni o aziende private con rapporti di contraenza con l’Associazione nei diversi organismi: Centro Sociale Anziani Provinciale, Regionale, Nazionale, pena decadenza decretata dal Collegio dei Probiviri di competenza. I Soci sospesi o espulsi possono ricorrere per iscritto, contro il provvedimento emesso dal Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probiviri dell’Associazione e successivamente appellarsi ai competenti organi statutari di livello superiore.

 

Art 7 – Patrimonio

II patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili comunque appartenenti all’Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo comprese le donazioni e i lasciti testamentari liberi da vincoli di destinazione.

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa il patrimonio dopo la liquidazione è destinato ad associazioni di promozione sociale o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Lo scioglimento o la liquidazione è deliberata dall’Assemblea dei Soci, appositamente convocata con il voto favorevole di almeno i quattro/quinti dei presenti.

L’assemblea dei Soci ai fini dello scioglimento si considera costituita se sono presenti almeno i due/quinti dei Soci.

 

Art 8 – Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie dell’Associazione sono costituite da:

  • Quote associative e contributi versate dai Soci;
  • Eredità, donazioni e legati;
  • Contributi dello Stato, della Regioni, della Provincia, del Comune, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • Proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria o sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • Erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;
  • Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio funzionamento, quali feste e sottoscrizione a premi;
  • Entrate derivanti da attività istituzionali e sociali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: bar, giochi delle carte, tombola, lotterie, ballo, spettacoli, pesche, attività sportive, gite di turismo sociale e termale, ecc.;
  • Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo, ivi comprese le entrate da occasionali raccolte pubbliche di fondi.

 

Art 9 – Rendiconto annuale

L’esercizio finanziario inizia il l ° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci entro i130 novembre dell’anno precedente quello di spettanza.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’assemblea ordinaria dei  Soci entro il 30 aprile successivo all’esercizio, esso deve essere depositato presso la Sede Sociale a disposizione degli associati almeno 5 giorni prima della data fissata per l’approvazione.

ll bilancio consuntivo deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali, complementari e/o commerciali, dalle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti per attività convenzionate o in regime di accreditamento.

Al bilancio Preventivo e Consuntivo deve essere allegata la relazione dei Revisori dei Conti.

Gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale non possono essere distribuiti neppure in modo indiretto ai Soci.

L’eventuale avanzo di gestione può essere accantonato al fondo di riserva e il restante importo sarà destinato nell’esercizio successivo al finanziamento delle attività istituzionali e/o sociali e/o a beneficenza.

 

Art 10 – Organi

Gli organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea dei Soci
  • Consiglio Direttivo
  • Presidente
  • 2 Vice Presidenti
  • Tesoriere
  • Segretario
  • Collegio dei Revisori dei Conti
  • Collegio dei Probiviri

 

Art 11 – Assemblea dei soci

L’assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

E’ convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte l’anno in via ordinaria: per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria/straordinaria dei Soci avviene almeno 20 (venti) giorni prima della seduta, con orari diversi per la prima e per la seconda convocazione, con avviso affisso nei locale della sede sociale o con altre forme private/pubbliche di comunicazione.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci sarà presieduta dal Presidente con il compito di redigere il verbale che verrà firmato anche dal Segretario e depositato nella Sede Sociale.

In prima convocazione 1’assemblea è valida se è presente la maggioranza del 50% più uno dei Soci iscritti e in seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa,

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  • approva lo Statuto, i regolamenti interni e le modifiche dello Statuto;
  • stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo; approva le procedure elettorali;
  • elegge la commissione elettorale composta di tre membri effettivi;
  • elegge i membri del Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della naturale scadenza;
  • elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • elegge il Collegio dei Probiviri;
  • nomina i propri rappresentanti o delegati negli organismi dell’Associazione ANCeSCAO;
  • designa/ratifica i rappresentanti dell’Associazione Anziani presso organismi istituzionali locali, concorre in accordo con gli organismi territoriali dell’Associazione ANCeSCAO, alle elezione di rappresentanti in altri enti ed istituzioni;
  • elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell’attività dell’ Associazione;
  • stabilisce la quota associativa annuale;
  • approva i bilanci: preventivo entro il trenta novembre, consuntivo entro il trenta aprile;
  • effettua proposte e approva le attività istituzionali, complementari e commerciali;
  • revoca, solo per giusta causa, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • revoca, solo per giusta causa, i membri del Collegio dei Probiviri;
  • revoca la fiducia al Consiglio Direttivo ed indice nuove elezioni;
  • approva lo scioglimento dell’Associazione.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

 

Art 12 – Consiglio direttivo

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea ordinaria dei Soci con elezioni da indirsi almeno 30 giorni di anticipo sulla data prevista di scadenza.

II Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri.

A tutte le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo presiede la Commissione Elettorale, eletta dall’assemblea ordinaria dei Soci; i componenti la Commissione elettorale non possono essere candidati per il Consiglio Direttivo.

La Commissione elettorale provvede a tutte le procedure elettorali e a predisporre il seggio elettorale.

Le elezioni si svolgeranno a scheda segreta con una lista o con votazione palese conformemente alle scelte dell’Assemblea dei Soci.

II Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, dopo le elezioni, provvede ad eleggere il Presidente, due Vice-Presidenti, il Tesoriere o Amministratore, il Segretario, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri ed eventuali altre cariche associative.

Il Presidente, i due Vice – Presidente, il Tesoriere o Amministratore e il Segretario formano l’Esecutivo di Presidenza.

Le cariche del Consiglio Direttivo non dovranno superare 20 giorni dalle elezioni pena la decadenza di tutti gli eletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce più volte l’anno su convocazione del Presidente o da chi ne fa le veci con convocazione verbale o altro mezzo di comunicazione contenente l’O.d.G. e indicando la data e il luogo della riunione.

Possono chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo anche 1/3 dei membri del Consiglio o almeno il 15% dei Soci con istanza motivata e scritta; il Presidente, o da chi ne fa le veci deve, entro

10 giorni dalla data del ricevimento della richiesta scritta, convoca il Consiglio Direttiva con all’O.d.G. e la motivazione della richiesta scritta ricevuta.

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione:

  • convoca l’Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria;
  • predispone gli atti da sottoporre all’Assemblea;
  • dà esecuzione alle deliberazioni assembleari;
  • dà esecuzione agli incassi ed ai pagamenti;
  • propone la quota associativa annuale;
  • elabora il bilancio preventivo; predispone il bilancio consuntivo;
  • stabilisce i rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute per l’Associazione;
  • propone qualsiasi iniziativa che rientri nell’oggetto che l’associazione vuole raggiungere;
  • designa i rappresentanti dell’Associazione presso organismi istituzionali locali e concorrere, in accordo con gli organismi territoriali, alle elezione di rappresentanti in altri enti ed istituzioni;
  • esprime parere positivo o negativo sulle domande per l’ingresso dei nuovi Soci;
  • propone all’Assemblea l’ammontare delle quote annuali d’iscrizione dei Soci;
  • propone all’Assemblea le modifiche allo Statuto;
  • reintegra i membri del Consiglio Direttivo in seguito a dimissioni, per cessazione dall’incarico o per altra causa;
  • promuove la formazione di gruppi di lavoro e controlla la sua funzionalità sostituendo quanti non danno prova di collaborazione integrando il gruppo con altri Soci disponibili;
  • emette delibere per morosità, per la sospensione e per l’espulsione dei Soci per inosservanza allo Statuto o al Regolamento;
  • elegge il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario, nomina i responsabili dei gruppi e delle attività istituzionali;
  • revoca dalla carica con il voto della maggioranza assoluta il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario e i responsabili dei gruppi e delle attività istituzionali;
  • da esecuzione alle decisioni del Collegio dei Probiviri;

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale a cura del Segretario e firmato dal Presidente e dello stesso Segretario.

 

Art 13 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio ha tutti i poteri conferitogli dall’Assemblea.

Cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttiva; conferisce le deleghe ai Consiglieri e nei casi d’urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Convoca e presiede  il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’ Associazione.

Firma la convocazione dell’Assemblea dei Soci; formula l’invito agli organi costituzionali di partecipare al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea dei. Soci.

Emette, sentito il Consiglio Direttivo, i richiami e le diffide nei confronti dei Soci per inosservanze lievi allo Statuto o ai Regolamento.

Apre e chiude conti correnti bancari e postali e, previa approvazione del Consiglio Direttivo, autorizza incassi da terzi e i pagamenti.

Conferisce ai Soci eventuale delega per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Ha funzioni di coordinamento e di controllo sulla tenuta dei registri Contabili, libro Verbali e libro inventario dei beni di proprietà, in affidamento o in uso all’Associazione.

 

Art 14 – Vice Presidente

Il Vice Presidente svolge attività delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

 

Art 15 – Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della gestione contabile – amministrativa; compila, in collaborazione con il Segretario, lo schema del rendiconto economico e finanziario; il bilancio di previsione; provvede alla riscossione delle entrate; al pagamento delle spese a firma congiunta con il Presidente (o del Vice Presidente precedentemente autorizzato dal Consiglio e depositata la firma); è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili; prende in consegna i beni mobili e immobili dell’ Associazione e mantiene aggiornati i libri degli inventari.

 

Art 16 – Segretario

Il Segretario svolge le normali mansioni di Segreteria; provvede al disbrigo della corrispondenza; compila i  verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; predispone, in collaborazione con il Tesoriere, lo schema del rendiconto economico e finanziario e il bilancio di previsione; tiene aggiornato il libro dei Soci, i registri e i documenti amministrativi; collabora alla buona riuscita delle attività dell’ Associazione.

 

Art 17 – Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo contabile eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e può essere revocati solo per giusta causa dall’Assemblea dei Soci.

li Collegio dei Revisori dei Conti svolge i compiti indicati dalla Legge, come previsto dall’art. n .2403 e 2403 bis del Codice Civile; è composto da tre membri che eleggono nel loro interno il Presidente; i membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola e non di voto.

Il Collegio verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità; accerta le giacenze di cassa; controlla la regolarità dei registri e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nel rispetto dei deliberati e/o dei regolamenti; redige un verbale per ogni visita; esamina ed esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio consuntivo prima di essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci; esprime, con apposita relazione, il parere tecnico sul bilancio preventivo prima di essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

 

Art 18 – Collegio dei probiviri

II Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi eletti dall’Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere revocati solo per giusta causa dall’Assemblea dei Soci. Elegge nel suo interno il Presidente e i suoi membri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttiva con diritto di parola e non di voto.

Decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso sulle decisioni di morosità, di sospensione, di espulsione emesse dal Consiglio Direttivo. Decreta l’incompatibilità e la decadenza del Socio eletto nel Consiglio Direttivo dell’ Associazione e negli organi di direzione dell’Associazione Nazionale e delle strutture territoriali.

Esamina e con apposita relazione esprime il parere sulle proposte di modifica allo Statuto predisposte dal Consiglio Direttivo, prima essere

sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

L’esecuzione delle decisioni del Collegio dei Probiviri è di competenza del Consiglio Direttivo.

 

Art 19 – Cariche elettive

Tutte le cariche elettive, ad ogni livello, nell’Associazione sono gratuite.

I rimborsi per le spese sostenute nello svolgimento delle attività o per assolvere il proprio incarico potranno essere liquidate sulla base delle quote stabilite dall’Associazione Nazionale.

Tutte gli organismi elettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L’elezione a membro del Consiglio Direttivo o negli organi di direzione dell’Associazione Nazionale e delle strutture territoriali è incompatibile:

  • con incarichi in organi esecutivi di partiti politici, sindacali, istituzione pubbliche e associazioni concorrenti;
  • con incarichi decisionali in istituzioni o in aziende private con rapporti di contraenza con l’Associazione;

L’accoglimento degli incarichi di cui sopra, comporta la decadenza automatica del Socio dall’appartenenza agli organi della direzione dell’Associazione.

 

Art 20 – Sciogliemento

Lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione è deliberata dall’Assemblea dei Soci appositamente convocata con voto favorevole di almeno i quattro/quinti dei presenti.

L’Assemblea dei Soci ai fini dello scioglimento si considera costituita se sono presenti almeno i tre/quinti dei Soci.

In caso di scioglimento, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, i quali, estinte tutte le obbligazioni in essere, dovranno devolvere il patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art 21 – Rinvio allo Statuto Nazionale e alle leggi

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Codice Civile, dallo Statuto Provinciale, Regionale e Nazionale ANCeSCAO e alle leggi italiano vigenti in materia i per gli Enti di tipo associativo.

Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea dei Soci tenutasi a Firenze il 27 novembre 2013.

Lo Statuto attuale annulla e sostituisce ogni altro precedente.

 

Il Segretario                                                Il Presidente